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Regolamento
Nella Riserva Naturale , gli ingressi sono chiaramente segnalati con informazioni sui principali limiti e divieti da rispettare.
Durante la visita, va mantenuto un comportamento compatibile con il rispetto dell’ambiente naturale, ed in particolare vanno osservati i seguenti divieti:

È vietato introdurre cani anche al guinzaglio

È vietato uscire dai sentieri ed entrare nei corsi d'acqua

È vietato l’accesso con mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all’attività agricola e forestale


È vietato raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea
È vietato esercitare la pesca e la caccia

È vietato l’accesso, anche pedonale, in tutta la Zona “A” (14 fontanili e Roggia Borromeo)
È vietato introdurre specie animali o vegetali estranee


È vietato effettuare campeggio

È vietato effettuare tagli di boschi se non autorizzati espressamente dall’Ente gestore
I TRASGRESSORI SARANNO PUNITI A NORMA DI LEGGE
Di seguito l'elenco completo dei divieti e limiti (Deliberazione del presidente del Consiglio Regionale del 15 novembre 1984 - n. 111/1801)
Divieti e limiti alle attivita antropiche, Nell'area di riserva naturale è vietato:
1) realizzare nuovi edifici, nonché attuare interventi in quelli esistenti non finalizzati all'ordinaria e straordina- ria manutenzione, al consolidamento, restauro, ristrutturazione o risanamento conservativo senza alterazione di volumi, se non per la creazione o 'ammodernamento degli impianti igienici e di servizio delle abitazioni;
2) realizzare nuovi insediamenti produttivi anche di carattere zootecnico ed ampliare quelli esistenti;
3) costruire infrastrutture, fatto salvo quanto previsto dal piano della riserva e direttamente eseguito dall’ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato;
4) aprire nuove strade, asfaltare, ampliare o operare la trasformazione d’uso di quelle esistenti; XII
5) coltivare cave, torbiere ed estrarre inerti ed eserci- tare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo;
6) effettuare interventi di bonifica idraulica delle zone umide; -
7) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque;
8) impiantare pioppeti artificiali od altre colture arboree a rapido accrescimento;
9) esercitare la caccia; l’area può essere dichiarata oasi di protezione ai sensi della L.R. 47/78, art. 12;
10) mutare la destinazione a bosco dei suoli;
11) effettuare tagli dei boschi, se non autorizzati dall’ente gestore ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;
12) effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione colturale, ovvero una tra- sformazione d’uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall’ente gestore, ovvero dallo stesso autorizzato, ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;
13) effettuare tagli di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi arboree ed arbustive lungo il margine di strade, corpi d’acqua o coltivi, se non autorizzati dall’ente gestore ai sensi della LR. 27 gennaio 1977, n. 9;
14) introdurre specie animali e vegetali estranee;
5) introdurre cani anche al guinzaglio;
16) costruire recinzioni fisse, se non con siepi a verde e con specie tipiche della zona, autorizzate dall'ente gestore;
17) raccogliere o danneggiare la flora spontanea, fatte salve le attività previste dal piano e la ricerca scientifica, eseguite direttamente dall’ente gestore ovvero dallo stesso autorizzate;
18) costituire discariche e depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche se in forma controllata;
19) transitare con mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all’attività agricola e forestale;
20) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folkloristiche o sportive, effettuare il campeggio;
21) effettuare studi e ricerche che comportino prelievi in natura o altre deroghe ai divieti, se non autorizzati dall’ente gestore;
22) esercitare ogni altra attivita di carattere temporaneo indicata dal piano che comporti alterazioni alla qualita dell’ambiente incompatibili con le finalita della riserva. b) Nella fascia di rispetto sono vietati le opere, gli interventi e le attivita di cui agli alinea 1, 2, 3,4, 5,6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22 della precedente lettera a). E inoltre vietato transitare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade comunali e vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attivita agricola o forestale.
Per quanto riguarda l'accesso coi cani, i trasgressori saranno puniti con una sanzione da 25,82€ a 258,22€ come previsto dall'art. 30 della L.R. 86/1983

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